26 giugno 2013
Considerato che la Regione Campania, mediante decreto n. 156 del 31 dicembre 2012, pubblicato sul Bollettino ufficiale regionale n. 19 dell’8 aprile 2013, subordina la possibilità per i cittadini campani di accedere a determinate prestazioni sanitarie presso strutture o professionisti operanti in regioni confinanti con la Campania, alla previa acquisizione di un’autorizzazione dell’Azienda sanitaria locale di appartenenza;
Considerato che la citata disposizione appare in palese contrasto con l’art. 32 della Costituzione della Repubblica italiana, che riconosce la tutela della salute quale fondamentale diritto dell'individuo in oggetto, e con il principio di libertà di scelta riconosciuto come meritevole di tutela da parte della Corte costituzionale italiana con le sentenze nn. 416/1995 e 126/1994;
Considerati i cogenti principi comunitari, in materia di tutela della salute sanciti, dall’art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea a mente del quale: «ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana», dall’art. 152 del Trattato istitutivo della Ce secondo cui: «nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità è garantito un livello elevato di protezione della salute umana», nonché dalla direttiva comunitaria n. 24 del 2011, la quale contempla norme volte ad agevolare l'accesso a un'assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di qualità, promuovendo al contempo la cooperazione tra gli Stati membri in materia;
Considerata l'importanza da sempre attribuita dal legislatore comunitario al tema della protezione della salute come peraltro si evince dall’art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e come rimarcato dall’art. 152 del trattato istitutivo Ce, ove è previsto che nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività della comunità è garantito un livello elevato di protezione della salute umana;
Considerato che una simile misura protezionistica può creare un pericolosissimo precedente normativo al quale altre Regioni o Paesi potrebbero far riferimento in futuro in contrasto con l’articolo 114 TFUE il cui scopo é di migliorare il funzionamento del mercato interno e la libera circolazione di merci, persone e servizi
Non ritiene la Commissione che le restrizioni in materia di accesso alle prestazioni sanitarie di cui al decreto commissariale n. 156/2012 siano in palese contrasto tanto con la normativa nazionale quanto con quella comunitaria in tema di tutela della salute?
Non reputa la Commissione che siano necessarie misure volte a ripristinare lo «status quo» alterato dal decreto.
E-007562-13
Interrogazione con richiesta di risposta scritta
alla Commissione
Articolo 117 del regolamento
Aldo Patriciello (PPE) , Clemente Mastella (PPE) , Gino Trematerra (PPE) , Paolo Bartolozzi (PPE) , Cristiana Muscardini (ECR) , Licia Ronzulli (PPE) , Barbara Matera (PPE) , Antonello Antinoro (PPE) , Pino Arlacchi (S&D) , Salvatore Iacolino (PPE) , Vito Bonsignore (PPE) , Elisabetta Gardini (PPE) , Andrea Zanoni (ALDE) , Amalia Sartori (PPE) , Susy De Martini (ECR) , Fabrizio Bertot (PPE) , Potito Salatto (PPE) , Roberta Angelilli (PPE) , Franco Bonanini (NI) , Alfredo Antoniozzi (PPE) , Giovanni La Via (PPE) , Magdi Cristiano Allam (EFD) , Gianni Pittella (S&D) , Andrea Cozzolino (S&D) , Tiziano Motti (PPE) , Lara Comi (PPE) , Alfredo Pallone (PPE)
[source:www.europarl.europa.eu]